Se ti stai avvicinando all’età di 67 anni e percepisci dal tuo ex coniuge una piccola somma a titolo di mantenimento, ti starai sicuramente chiedendo se hai diritto all’assegno sociale.
Prima di rispondere alla tua domanda è opportuno effettuare alcune premesse sulla natura e sui presupposti dell’assegno sociale.
L’assegno sociale, che oggi sostituisce la pensione sociale, è una prestazione economica di natura assistenziale erogata dall’INPS su domanda dell’interessato.
Avendo natura assistenziale ed essendo volto ad assicurare “i mezzi necessari per vivere” (ai sensi dell’art. 38, comma 1 Cost.) alle persone anziane che hanno superato una prefissata soglia di età (oggi di 67 anni), l’assegno sociale non è reversibile ai familiari superstiti.
Ai fini dell’ottenimento della suddetta prestazione, la legge richiede diversi requisiti, tra cui lo stato di bisogno economico del richiedente, il quale viene desunto dalla mancanza di redditi o dall’insufficienza di quelli percepiti al di sotto del limite massimo indicato dal Legislatore.
L’assegno viene, infatti, corrisposto per intero o ad integrazione, a coloro che, compiuta l’età prevista (oggi, si ribadisce, rileva l’età di 67 anni), siano privi di reddito o godano di un reddito inferiore al limite fissato dalla legge (raddoppiato in ipotesi di coniugio) ed adeguato nel tempo dal legislatore.
Allora, quali sono i redditi rilevanti ai fini del calcolo del requisito reddituale?
L’art. 3, comma 6, della Legge n. 335/95 prevede espressamente che: “Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell’imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonche’ gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile”.
L’ampia formula usata dal Legislatore (“redditi di qualsiasi natura”) e anche la non coincidenza della stessa con la nozione di reddito “fiscale” hanno dato avvio ad un intenso dibattito sul fatto di escludere il diritto all’assegno sociale in presenza di entrate patrimoniali potenzialmente percepibili dal richiedente e che minerebbero l’esistenza della situazione di bisogno in capo a quest’ultimo.
Questo è il caso di coloro che, in sede di separazione consensuale, hanno accettato un assegno di mantenimento di importo irrisorio e non adeguato ai redditi posseduti dall’altro coniuge o vi hanno addirittura rinunciato.
In tali ipotesi, l’INPS ha spesso negato la spettanza dell’assegno sociale, ritenendo che la rinuncia all’assegno di mantenimento o, comunque, l’accettazione di un importo assolutamente irrilevante a fronte della posizione dell’altro coniuge era da considerarsi come una dichiarazione di autosufficienza sul piano economico e, conseguentemente, ciò implicava la mancanza del requisito dello stato di bisogno richiesto dalla legge per l’ottenimento della predetta prestazione assistenziale.
Sul punto, però, è intervenuta, con più pronunce, la Suprema Corte di Cassazione, la quale ha affermato che, ai fini della concessione dell’assegno sociale, rilevano solo i redditi effettivamente percepiti dal richiedente, restando irrilevanti eventuali altri indici di autosufficienza economica o redditi potenziali.
In particolare, la richiesta di un contributo economico al coniuge separato non costituisce presupposto dell’ottenimento della provvidenza in questione, non essendo previsto che lo stato di bisogno, per essere normativamente rilevante, debba essere anche incolpevole, e non potendo quindi la mancata richiesta essere equiparata all’assenza di uno stato di bisogno (cfr. Cass. Sez. 6 – L n. 14513 del 09/07/2020 rv. 658800 – 01; Cass. Sez. L. nn. 23477 del 19/11/2010 rv. 615655 e 24954 del 15/09/2021 rv. 662269 – 01).
Nella stessa direzione, si è espressa anche Cass. Civ. 29109/2022, la quale ha ritenuto che la rinuncia dell’interessato all’assegno di mantenimento non equivale ad un’ammissione dell’insussistenza dello stato di bisogno economico e, dunque, tale rinuncia non esclude la configurabilità del predetto requisito.
A tali orientamenti espressi dalla giurisprudenza di legittimità si stanno adeguando anche i Tribunali, tra cui quello di Pescara.
IN CONCLUSIONE
Il requisito dello “stato di bisogno economico”, richiesto dall’art. 3,comma 6, della L. 335/1995 ai fini della concessione dell’assegno sociale, può sussistere anche nel caso in cui l’interessato percepisce un assegno di mantenimento, anche se l’importo di quest’ultimo è esiguo e non commisurato ai redditi effettivamente percepiti dall’ex coniuge (ovverosia colui che è obbligato a corrispondere l’assegno di mantenimento).
Pertanto, l’ammontare dei redditi percepiti dal coniuge separato del richiedente è totalmente irrilevante ai fini dell’accertamento della sussistenza dello stato di bisogno economico.
In conclusione, deve ritenersi che, in caso di percezione dell’assegno di mantenimento, l’interessato ha diritto all’assegno sociale nel caso di non superamento delle soglie reddituali fissate dalla legge e, conseguentemente, in tal caso, l’INPS erogherà una somma ridotta, pari alla differenza tra l’importo intero annuale dell’assegno e l’importo annuale dell’assegno di mantenimento (ovvero l’ammontare del reddito annuale percepito).