Sei un pensionato ed hai ricevuto dall’INPS una comunicazione con cui ti viene richiesta la ”restituzione dell’indebito”?
Allora, ti starai sicuramente domandando cosa è l’indebito e, dunque, se sei tenuto a restituire le somme che ti hanno appena intimato di pagare.
L’indebito sulla pensione si verifica quando vi è un’indebita erogazione del trattamento pensionistico a favore del soggetto interessato e a danno dell’INPS e può essere totale (quando non si ha diritto alla pensione) o parziale (quando le somme pagate dall’INPS sono state superiori a quelle dovute).
Per i pagamenti indebiti di pensione effettuati, dal 1° gennaio 2001, sulla base di provvedimento definitivo di cui sia stata data espressa comunicazione all’interessato trova applicazione la disciplina di cui all’art. 13 della L. 412/1991, il quale prevede che “ Le disposizioni di cui all’articolo 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all’interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all’ente erogatore, salvo che l’indebita percezione sia dovuta a dolo dell’interessato. L’omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall’ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite.”
Pertanto, la normativa è chiara nel prevedere l’applicabilità della sanatoria a prescindere dalla natura dell’errore in cui sia incorso l’Istituto previdenziale (e, dunque, anche nel caso di errore del tutto incolpevole), salvo che vi sia il dolo dell’interessato o che l’omessa o inesatta segnalazione dei fatti (che il beneficiario era tenuto a comunicare all’INPS) sia stata rilevante per l’errore.
In altre parole, la richiesta di restituzione dell’indebito previdenziale è legittima quando ricorre una delle seguenti ipotesi:
- Le somme non dovute sono state erogate al pensionato in base ad un provvedimento provvisorio;
- L’omessa o inesatta segnalazione dei fatti, da parte del beneficiario, sia stata rilevante per l’errore (salvo risulti che l’ente fosse già a conoscenza di essi);
- Vi è il dolo da parte dell’interessato a percepire la pensione.
Nelle suddette ipotesi, l’INPS “procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l’anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza” (L. n. 412, art. 13, comma 2).
Tale norma si interpreta nel senso che, nell’anno civile in cui si è avuta conoscibilità dei redditi, deve procedersi alla verifica e che entro l’anno civile successivo a quello destinato alla verifica deve procedersi, a pena di decadenza, al recupero (da ultimo, Cass. Civ. 30-06-2021, n. 18615).
In particolare, si è affermato che l’obbligo dell’INPS di procedere annualmente alle verifiche reddituali scatta “solo in presenza di dati reddituali certi, con riferimento al periodo temporale preso in esame” (Cass. Civ. 18851/2017).
A ciò si aggiunga che, per effetto dell’entrata dell’art. 15 del D.L. 78/2009, “A decorrere dal 1° gennaio 2010, al fine di semplificare le attività di verifica sulle situazioni reddituali di cui all’articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, l’Amministrazione finanziaria e ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l’importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all’INPS e agli altri enti di previdenza e assistenza obbligatoria, in via telematica e in forma disaggregata per singola tipologia di redditi, nonché nel rispetto della normativa in materia di dati personali, le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia.”
Pertanto, a partire dal 2010, le Amministrazioni pubbliche devono fornire i dati reddituali agli enti previdenziali.
Infine, si osserva che il diritto alla ripetizione dell’indebito pensionistico soggiace al termine di prescrizione decennale, il quale decorre dalla data in cui è stato effettuato il pagamento indebito (qualora l’indebito sia da ricollegare a situazione che devono essere comunicate dal pensionato, il termine prescrizionale decorre dalla data della comunicazione).