Con sentenza n. 7235 del 13 Marzo 2023, n. 7235 la Corte Suprema di Cassazione è nuovamente tornata sulla questione dei requisiti normativi richiesti per l’accesso all’assegno sociale, che, come noto, è una prestazione assistenziale introdotta dall’art . 3, comma 6 , L. n. 335/1995.
La citata norma ha previsto il riconoscimento di tale beneficio in favore dei cittadini italiani e stranieri che abbiano compiuto 67 anni, che abbiano residenza effettiva in Italia da almeno 10 anni (requisito dei 10 anni di soggiorno legale e continuativo in Italia, come introdotto dall ‘ art. 20, comma 10 , DL n. 112/2008) e che possiedano redditi di importo inferiore ai limiti previsti dalla stessa legge.
Ai fini dell’ottenimento della suddetta prestazione, la legge richiede diversi requisiti, tra cui lo stato di bisogno economico del richiedente, il quale viene desunto dalla mancanza di redditi o dall’insufficienza di quelli percepiti al di sotto del limite massimo indicato dal Legislatore.
La sentenza sopra segnalata è intervenuta proprio sul requisito dello stato di bisogno e, in particolare, sull’eventuale rilevanza della colpevolezza nella causazione dello stesso da parte del richiedente nonché sul carattere sussidiario della prestazione e se questi profili siano tali da escludere il diritto alla corrispondenza del beneficio.
Orbene, la Suprema Corte, seguendo un ormai consolidato orientamento, ha affermato quanto segue: “ciò che rileva, ai fini del riconoscimento della prestazione, è la mera oggettività dello stato bisogno, non rilevando né la colpevole causazione dello stesso né l’esistenza di ulteriori obblighi al mantenimento e/o agli alimenti”.
Sono, dunque, irrilevanti, come indice di autosufficienza economica, i redditi potenziali non percepiti, come ad esempio, per la mancata richiesta dell’assegno di mantenimento al coniuge separato, non potendo tale condizione essere equipaggiata all’assenza di uno stato di bisogno.
Il tenore della sentenza sopra specificata esclude, quindi, che la prestazione dell’assegno sociale abbia carattere sussidiario ed intervenga solo in caso di assenza o preventiva (non riuscita) escussione di altri soggetti tenuti al mantenimento e/o agli alimenti in favore del richiedente.