Indennità Di Malattia: le Sanzioni In Caso Di Assenza Del Lavoratore Alla Visita Domiciliare

Come noto, ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 300/1970, gli accertamenti e le relative visite fiscali di controllo sullo stato di infermità del lavoratore può essere effettuato soltanto attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, i quali sono tenuti a compierlo quando il datore di lavoro lo richieda.

I controlli vanno effettuati durante le fasce orarie di reperibilità che, nel settore privato, sono fissate: dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 di tutti i giorni, compresi i festivi.

Rispettare le fasce di reperibilità è fondamentale per non perdere il diritto all’indennità di malattia.

Cosa succede in caso di assenza del lavoratore alla visita domiciliare?

Va, innanzitutto, precisato che nel caso in cui il lavoratore risulti assente alla visita domiciliare, il lavoratore dovrà sottoporsi, come da avviso rilasciato dal medico fiscale, alla visita ambulatoriale nel giorno immediatamente successivo a quello in cui ha ricevuto la visita fiscale.

Tuttavia, ciò non significa che il lavoratore non verrà sanzionato per la sua assenza alla visita domiciliare (secondo consolidata giurisprudenza, anche qualora, a seguito dell’assenza a visita domiciliare, la visita ambulatoriale confermi lo stato di malattia del lavoratore, la sanzione di cui all’art. 5 della L. n. 638/1983 trova egualmente applicazione).

Infatti, ai sensi dell’art. 5, ultimo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983, n. 638, l’assenza ingiustificata del lavoratore alla visita di controllo comporta la perdita totale dell’indennità di malattia per i primi dieci giorni. L’assenza – sempre ingiustificata – alla seconda visita comportala perdita dell’indennità nella misura della metà per l’ulteriore periodo successivo ai primi dieci giorni.

Ciò significa, da un lato, che il lavoratore è obbligato a rispettare le fasce di reperibilità per la visita fiscale e, dall’altro, che lo stesso ha la possibilità di giustificare la sua irreperibilità adducendo un motivo valido e serio sia nella fase amministrativa sia, eventualmente, nella successiva fase giudiziaria.

Pertanto, in caso di mancato reperimento del lavoratore durante la visita domiciliare, si apre un procedimento amministrativo con il quale l’Istituto previdenziale contesta, tramite una formale comunicazione, l’irreperibilità del lavoratore al proprio domicilio.

Il lavoratore, dunque, potrà far pervenire all’Istituto la documentazione necessaria ai fini della valutazione degli eventuali motivi giustificativi dell’assenza.

Tale documentazione dovrà essere oggetto di valutazione da parte dello stesso Istituto con il conseguente accoglimento o rigetto in merito alla giustificazione dell’assenza e, solo in quest’ultimo caso, la previsione della decadenza dal trattamento economico di malattia.

Al procedimento amministrativo, ovviamente, potrà seguire quello giudiziario nel quale il lavoratore potrà far valere le sue ragioni dinanzi al Giudice e, dunque, contestare il provvedimento amministrativo adottato dall’INPS.

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