Con interpello n. 39/2011, il Ministero del Lavoro ha precisato che è legittimo il patto di demansionamento sottoscritto tra il datore di lavoro e la lavoratrice madre, rientrante in servizio in epoca antecedente al compimento di un anno di età del bambino, per fondate e comprovabili esigenze tecniche, organizzative e produttive o di riduzione di costi e per insussistenza di alternative diverse per garantire la conservazione del posto di lavoro e per consentire aliunde l’esercizio delle mansioni.
Resta fermo, però, il divieto di decurtazione della retribuzione dall’inizio del periodo di gravidanza fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro, nonchè fino al compimento di un anno di età del bambino, periodo durante il quale vige, altresì, il divieto di licenziamento ex art. 54, co. 1,D.Lgs.n. 151/2001.
La risposta fornita dal Ministero del Lavoro è, ad avviso della Scrivente, in netto contrasto con la normativa di legge e in particolare:
- Con l’art. 56 del D.lgs. n. 151/2001 (Diritto al rientro e alla conservazione del posto) secondo il quale: “le lavoratrici hanno diritto di conservare il posto di lavoro e, salvo che espressamente vi rinuncino, di rientrare nella stessa unità produttiva ove erano occupate all’inizio del periodo di gravidanza o in altra ubicata nel medesimo comune, e di permanervi fino al compimento di un anno di età del bambino; hanno altresì diritto di essere adibite alle mansioni da ultimo svolte o a mansioni equivalenti, nonché di beneficiare di eventuali miglioramenti delle condizioni di lavoro, previsti dai contratti collettivi ovvero in via legislativa o regolamentare, che sarebbero loro spettati durante l’assenza”. (tale disposizione si applica anche al lavoratore al rientro al lavoro dopo la fruizione del congedo di paternità);
- Con l’art. 54 del D.lgs. n. 151/2001 (Divieto di licenziamento) secondo il quale: “Le lavoratrici non possono essere licenziate dall’inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione dal lavoro previsti dal Capo III, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino” (anche tale disposizione si applica al lavoratore che ha fruito del congedo di paternità di cui agli articoli 27-bis e 28);
- Con l’art. 2103 c.c. che stabilisce “il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito. (…) Ogni patto contrario è nullo”.
Le disposizioni sopra menzionate sono state introdotte dal Legislatore al fine di evitare che i lavoratori, al rientro dal congedo, possano trovarsi fortemente a rischio di condotte discriminatorie volte alla loro espulsione e, dunque, a subire condotte illegittimamente depenalizzanti.
Seppur vero che sussiste una giurisprudenza che ammette il patto in dequalifica qualora l’alternativa sia il licenziamento, tuttavia, poiché nel caso delle lavoratrici madri e dei lavoratori padri l’espulsione è categoricamente vietata dalla legge, il demansionamento non può mai costituire un’alternativa al licenziamento.