Con ordinanza del 24 Luglio 2023 n. 22021, la Corte di Cassazione ha escluso il riconoscimento dell’assegno divorzile in caso di matrimonio di breve durata e condizioni patrimoniali squilibrate già prima dell’unione.
Di seguito la massima: “Quando la durata del matrimonio è stata brevissima, e le reciproche condizioni patrimoniali erano pacificamente squilibrate a favore di uno dei coniugi, già prima del matrimonio, deve escludersi il riconoscimento dell’assegno divorziale, in coerenza con quanto sancito dalla giurisprudenza di legittimità formatasi a seguito del noto intervento delle Sezioni Unite del 2018”.
Per il Collegio, infatti, la durata esigua del matrimonio consente di escludere ogni significativo rilievo alla tipologia di vita concretamente svolta , in quel brevissimo lasso di tempo, dai coniugi, come pure consente di negare un’effettiva sua incidenza con riguardo a un eventuale incremento della situazione complessiva economica dell’uomo e ad un ipotetico mancato miglioramento (o peggioramento) della donna.
Al riguardo si evidenzia che l’assegno divorzile, del tutto autonomo rispetto a quello di mantenimento concesso al coniuge separato (che, invece, mira alla ricostituzione del tenore di vita matrimoniale), ha natura composita e, dunque, funzione:
- Assistenziale : quando la situazione economico-patrimoniale di uno dei coniugi non gli assicuri l’autosufficienza economica;
- Riequilibratrice (o meglio perequativo compensativa) quando le situazioni economico-patrimoniali dei coniugi, pur versando entrambi in condizione di autosufficienza, siano squilibrate, per il contributo dato alla realizzazione della vita familiare, con rinunce ad occasioni reddituali attuali o potenziali e conseguente sacrificio economico.
In merito alla funzione riequilibratrice dell’assegno divorzile, le Sezioni Unite ( Cass. SS.UU. n. 18287/2018 ) hanno avuto modo di affermare che la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch’essa assegnata dal legislatore all’assegno divorziale, al pari dell’assegno di mantenimento in sede di separazione, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall’ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.
In conclusione, si può affermare che, in presenza di uno squilibrio economico tra le parti, patrimoniale e reddituale, occorrerà verificare se esso, in termini di correlazione causale, sia o meno il frutto delle scelte comuni di conduzione della vita familiare che hanno comportato il sacrificio delle aspettative lavorative e professionali di uno dei coniugi.