Indennità Di Maternità e Parto Prematuro

Come noto, il congedo di maternità (astensione obbligatoria) è previsto per tutte le lavoratrici ed è così fissato:

-nei 2 mesi precedenti la data presunta del parto;

-nei 3 mesi successivi alla data effettiva del parto.

Il giorno del parto è conteggiato nel periodo di astensione obbligatoria che precede il parto.

E’, tuttavia, possibile astenersi dal lavoro esclusivamente dopo il parto (e , dunque, godere dell’indennità in questione nei cinque mesi successivi al parto) a condizione che il medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale ed il medico competente ai fini della prevenzione a tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi danno alla salute della gestante e del nascituro.

Ma cosa succede in caso di parto prematuro?

Preliminarmente, è opportuno precisare che per parto prematuro si intende la nascita avvenuta tra il 180° e il 265° giorno di gestazione.

Con la sentenza n. 116/2011 la Corte Costituzionale ha stabilito che, in caso di parto prematuro, la lavoratrice ha diritto di richiedere il congedo di maternità a decorrere dal giorno in cui il bambino viene dimesso dall’ospedale.

Al riguardo, l’INPS ha precisato che, nell’ipotesi di parto prematuro con conseguente ricovero del neonato, la lavoratrice ha la possibilità di fruire del congedo obbligatorio dalla data di dimissioni del neonato, offrendo al contempo al datore di lavoro la propria prestazione lavorativa.

Anche il lavoratore padre, ricorrendo una delle situazione previste dalla legge (come, ad esempio, il decesso o grave infermità della madre) ha la possibilità di differire l’inizio del congedo di maternità dalla data di ingresso del neonato nella casa familiare.

Condividi:

Post correlati