Hai acquistato un prodotto e lo stesso, dopo poco tempo, è risultato difettoso; così ti sei rivolto al venditore per richiedere la riparazione o la sostituzione in garanzia, ma ti sei accorto che lo scontrino è sbiadito o mancante. Il venditore, allora, ti ha negato la garanzia.
A questo punto, ti starai sicuramente chiedendo se il comportamento del venditore è legale.
La risposta è negativa e ti spiego anche le motivazioni.
Per esercitare il diritto alla garanzia, il Codice del Consumo ritiene sufficiente dimostrare che il consumatore abbia acquistato il prodotto dal venditore su cui ha fatto affidamento, al più tardi entro due anni dalla consegna del prodotto.
Pertanto, la legge non indica esplicitamente la presentazione dello scontrino come requisito necessario per l’esercizio del diritto di garanzia, ma si limita a richiedere la prova della data di acquisto presso il venditore nei confronti del quale intendi esercitare i tuoi diritti.
La prova, dunque, può essere data con ogni mezzo, scritto (ricevuta bancomat, estratto conto, carta fedeltà) o orale (tramite testimoni).
In conclusione, possiamo sicuramente affermare che il venditore è tenuto ad effettuare la riparazione o la sostituzione in garanzia del prodotto difettoso anche in assenza di scontrino, a condizione, tuttavia, che il consumatore offra la prova dell’acquisto e della sua data.