A partire dal 1° gennaio 2022 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 170/2021 che modifica gli articoli da 128 a 135 del Codice del Consumo (e introduce gli articoli da 135bis a 135septies), in attuazione della direttiva europea n. 2019/771 sulla vendita di beni che si applica a tutti contratti conclusi successivamente al 1° gennaio 2022.
In base alla succitata normativa, il venditore è responsabile nei confronti del consumatore di qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene che si manifesti entro due anni dalla consegna.
Quali sono i diritti del Consumatore in caso di prodotto difettoso?
Il consumatore ha diritto:
- alla sostituzione o alla riparazione del bene. La scelta è libera e alternativa purché il rimedio scelto dal Consumatore non sia impossibile o eccessivamente oneroso per il Venditore. La riparazione o la sostituzione devono avvenire senza spese per il consumatore ed entro un congruo lasso di tempo e senza arrecare notevoli inconvenienti. I suddetti rimedi sono “primari” in quanto il Consumatore deve optare prioritariamente per il ripristino del bene.
- alla riduzione proporzionale del prezzo o alla risoluzione del contratto. Questi rimedi cosiddetti “secondari” in quanto possono essere attivati solo nel caso in cui il venditore non abbia effettuato la riparazione o la sostituzione del bene ovvero nel caso in cui il venditore non vi provveda entro un congruo termine. La riduzione del prezzo è proporzionale alla diminuzione di valore del bene ricevuto dal consumatore, che è inferiore rispetto a quello che avrebbe dovuto avere in base al contratto. La risoluzione, invece, viene esercitata mediante dichiarazione diretta al venditore e può riguardare anche solo una parte dei beni consegnati. Il consumatore deve restituire il bene al venditore a spese di quest’ultimo e il venditore deve rimborsare al consumatore il prezzo pagato per il bene.
Ricordo, infine, che le suddette richieste devono essere avanzate nei confronti del VENDITORE.
Se il tuo venditore si rifiuta di offrirti la GARANZIA LEGALE del prodotto difettoso, il Consumatore può presentare una segnalazione all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e rivolgersi all’Autorità Giudiziaria.
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