Come noto, con il D.lgs. n. 22/2015 è stata istituita la Nuova prestazione di assicurazione sociale per l’impiego (Naspi), avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.
Il decreto summenzionato disciplina, tra le altre, l’ipotesi in cui il lavoratore, in corso di fruizione della Naspi, intraprenda un’attività lavorativa autonoma dalla quale derivi un reddito inferiore ad € 4.800,00.
L’art. 10 del D.lgs. 22/2015 disciplina l’ipotesi in cui il lavoratore, in corso di fruizione della Naspi, intraprenda un’attività lavorativa autonoma dalla quale derivi un reddito inferiore ad € 4.800,00. In tal caso, recita la norma, il lavoratore “deve informare l’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne”.
La mancata comunicazione del reddito presunto determina la decadenza dalla prestazione ai sensi del successivo art. 11, comma 1, lett. C) (“[…] il lavoratore decade dalla fruizione della NASpI nei seguenti casi:[…] c) inizio di un’attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale senza provvedere alla comunicazione di cui all’articolo 10, comma 1, primo periodo;”).
Le norme summenzionate, dunque, trovano applicazione nel solo caso in cui il lavoratore, durante la percezione della NASPI, intraprenda un’attività di lavoro autonomo.
Tuttavia, tale ipotesi deve essere distinta (in quanto diversamente disciplinata) da quella della prestazione di lavoro occasionale (che, invece, risulta disciplinata dall’art. 54 bis del D.L. 24 aprile 2017 n. 50) i cui compensi, per espressa previsione del comma 4 dell’art. 54 bis, “sono esenti da imposizione fiscale e non incidono sullo stato di disoccupazione”
Sulla base della succitata normativa, il lavoro occasionale può così essere riassunto:
- Esso può essere effettuato da chiunque non possieda una partita Iva;
- I lavori occasionali possono occupare il lavoratore anche per un periodo superiore a 30 giorni lavorativi purché tali prestazioni siano rese, per ciascun committente, per un periodo non superiore a 30 giorni;
- Esso può essere foriero di compenso fino ad un massimo di cinque mila euro per anno solare;
- Esso deve essere svolto in modo occasionale, cioè non abitualmente, saltuariamente;
- Esso può riguardare qualsiasi tipo di prestazione, non essendone definito in alcun modo il campo di applicazione (e, dunque, anche quella dello Spettacolo svolta dal ricorrente).
A seguito di tale intervento legislativo, l’INPS ha anche emanato un’apposita Circolare (n. 174 del 23.11.2017) con la quale ha espressamente chiarito che “il beneficiario della prestazione NASpI può svolgere prestazioni di lavoro occasionale nei limiti di compensi di importo non superiore a € 5.000 per anno civile. Entro detti limiti l’indennità NASpI è interamente cumulabile con i compensi derivanti dallo svolgimento di lavoro occasionale e il beneficiario della prestazione NASpI non è tenuto a comunicare all’Inps il compenso derivante dalla predetta attività”.
Alla luce di quanto sin qui esposto, risulta evidente che colui che percepisce la NASPI può svolgere, in favore di terzi, prestazioni di lavoro occasionale (nei limiti di € 5.000,00 per anno civile) e non è tenuto a comunicare all’INPS i redditi annui che prevede di trarre dallo svolgimento della predetta attività.