La sentenza è stata pronunciata dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Chieti, dott.ssa Ilaria Prozzo, oggi stesso, 18 Ottobre 2023.
Il Giudice ha accolto totalmente il ricorso presentato dal beneficiario della prestazione NASPI, assistito in giudizio dall’Avv. Maurizia Speranza e Avv. Ruggieri, avverso un indebito assistenziale di oltre otto mila Euro.
L’oggetto del giudizio riguardava l’indebita percezione della NASPI (indennità di disoccupazione) per mancata comunicazione all’INPS del reddito presuntivamente ricavabile dall’attività di lavoro autonomo svolta durante il periodo di percezione della provvidenza in questione; pertanto, l’INPS richiedeva la restituzione di tutto quanto percepito a titolo di indennità di disoccupazione.
Il ricorrente, tuttavia, eccepiva di aver svolto una prestazione di lavoro occasionale per una sola giornata lavorativa (percependo, tra l’altro, un compenso irrisorio di Euro 50.00) e, dunque, di non essere tenuto ad effettuare alcuna comunicazione all’INPS, così come stabilito dalla circolare INPS n. 174 del 23/11/2017.
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Ilaria Prozzo, ha accolto il ricorso affermando testualmente che: “Poiché, dunque, il ricorrente ha svolto lavoro occasionale per la sola giornata del 25 agosto 2021 percependo un compenso di € 50,00 e poiché tale lavoro occasionale non ha inciso sullo stato di disoccupazione né fatto sorgere alcun obbligo di comunicazione all’INPS del reddito presuntivamente ricavabile dall’attività, alcuna decadenza dalla prestazione può ritenersi verificata, con la conseguenza che il ricorrente non è tenuto a restituire all’INPS quanto percepito a titolo di indennità di disoccupazione NASPI dal 25/08/2021 al 31/12/2021”.
La suddetta pronuncia rappresenta un’importante vittoria in materia di indebito assistenziale e, più nello specifico, in tema di obblighi di comunicazione facenti capo ai percettori dell’Indennità di Disoccupazione.