La sentenza è stata pronunciata dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Chieti, dott.ssa LAURA CIARCIA, lo scorso 22 Gennaio.
Il verdetto è stato totalmente favorevole all’invalido protagonista di questa singolare vicenda.
Il giudizio in questione aveva ad oggetto la verifica della legittimità del provvedimento di revoca delle prestazioni di invalidità civile in godimento in seguito alla mancata presentazione a visita di revisione del ricorrente.
La fattispecie è disciplinata dall’art. 37 della L. 23-12-1998 n. 448 prevede espressamente che:
“Nei procedimenti di verifica, compresi quelli in corso, finalizzati ad accertare, nei confronti di titolari di trattamenti economici di invalidità civile, la permanenza dei requisiti sanitari necessari per continuare a fruire dei benefici stessi, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dispone la sospensione dei relativi pagamenti qualora l’interessato, a cui sia stata notificata la convocazione, non si presenti a visita medica senza giustificato motivo. Se l’invalido, entro novanta giorni dalla data di notifica della sospensione ovvero della richiesta di giustificazione nel caso in cui tale sospensione sia stata già disposta, non fornisce idonee motivazioni circa la mancata presentazione a visita, la predetta amministrazione provvede alla revoca della provvidenza a decorrere dalla data della sospensione medesima.”
La succitata norma scandisce le fasi di un procedimento amministrativo che, per effetto dell’assenza del beneficiario alla visita di revisione, inizia d’ufficio con la sospensione dei pagamenti relativi alla prestazione assistenziale in godimento e termina, allo scadere dei novanta giorni dalla comunicazione all’interessato della sospensione e nel caso in cui l’Ente ritenga di non giustificare l’assenza, con il provvedimento formale di revoca.
Nel caso di specie, afferma il Giudice del Lavoro, “l’Inps ha direttamente revocato la prestazione di invalidità civile senza attendere il decorso dei successivi 90 giorni e senza dar seguito alla richiesta del ricorrente di essere convocato nuovamente per la visita di revisione, come risulta anche dalla circostanza che l’istituto ha depositato solo il provvedimento di sospensione del 6.10.2022, non contestando che il successivo provvedimento del 19.10.2022 contenesse soltanto una nuova comunicazione di sospensione della prestazione assistenziale”.
Prosegue, ancora, il Giudice: “L’Inps, in ogni caso, non ha fornito nè la prova dell’adozione e della conseguente comunicazione di un provvedimento effettivo di revoca della prestazione, nè della ricezione della comunicazione della data di convocazione alla visita per la revisione del requisito sanitario, circostanza espressamente contestata da parte ricorrente”.
Inoltre, in tema di validità della notifica, il Giudice ha rilevato che sarebbe stato onere dell’Istituto Previdenziale quello di produrre la cartolina attestante l’avvenuto deposito del plico presso l’Ufficio Postale, non essendo a tal fine sufficiente la produzione del documento attestante la spedizione della raccomandata (ex multiis, Cass. Civ. 25985/2014).
Alla luce dei superiori rilievi, il Giudice del Lavoro ha accolto totalmente il ricorso presentato dal ricorrente, condannando l’INPS alla corresponsione dei ratei non riscossi della prestazione assistenziale illegittimamente revocata, oltre al rimborso delle spese legali.
Si tratta di un’altra importante pronuncia totalmente favorevole ottenuta dalla Scrivente nel campo del Diritto Previdenziale.