La Corte di Cassazione, con sentenza n. 34400/2023, è intervenuta in tema di notificazione a mezzo del servizio postale.
L’art. 11 della L. n. 53/1994 prevede espressamente la nullità della notifica ogni qualvolta vi sia incertezza sulla persona cui è stata consegnata la copia dell’atto.
Nella pronuncia in esame, i giudici di legittimità hanno sancito la nullità della notifica per i seguenti motivi:
– l’avviso di ricevimento dell’atto giudiziario non indica la qualifica di colui che ha apposto la firma;
– la firma è illeggibile ed è stata apposta in spazio diverso da quello relativo alla firma del destinatario o di persona delegata;
– l’agente postale non ha spuntato la casella che consente di riferire al destinatario della notifica la firma raccolta sull’avviso di ricevimento, come pure nessuna altra casella;
– è mancato l’invio al destinatario medesimo, a cura dell’agente postale, della prescritta lettera raccomandata con cui si dà notizia dell’avvenuta notificazione dell’atto.
L’assoluta incertezza sulla persona alla quale è stato consegnato l’atto ed il compimento della notifica da parte dell’agente postale in assenza delle prescritte indicazioni e dei prescritti adempimenti determina la nullità della notifica e non è necessario presentare la querela di falso.
Al contrario, la querela di falso è necessaria quando la firma illeggibile è stata apposta, nella cartolina di ricevimento, nello spazio relativo alla “firma del destinatario o di persona delegata” e non risulti che il piego sia stato consegnato dall’agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dalla L. n. 890 del 1982, art. 7, comma 2.