Mantenimento Dei Figli e Spese Universitarie

La Corte di Cassazione, con ordinanza del 18 Marzo 2024, si è pronunciata in materia di spese universitarie che, in quanto non prevedibile né ponderabili al momento della determinazione del contributo, non possono essere comprese nell’importo -predeterminato- dell’assegno di mantenimento.

Come noto, nei rapporti interni tra genitori vige il principio di proporzionalità rispetto al reddito di ciascuno.

In caso di cessazione della comunione di vita tra i genitori, il criterio di proporzionalità è seguito dal Giudice per la determinazione della misura del contributo al mantenimento da porre a carico di uno di essi, dovendosi considerare:

1) le attuali esigenze del figlio.

2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori.

3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore.

4) le risorse economiche di entrambi i genitori.

5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.

Tutto ciò che è previsto o comunque prevedibile e ponderabile deve ritenersi compreso nell’assegno di mantenimento del figlio; tutto ciò che non è previsto né prevedibile e ponderabile al momento della determinazione dell’assegno, non è compreso in quest’ultimo e, se di rilevante entità, deve essere considerato come un esborso straordinario che, per il suo rimborso, necessita dell’esercizio di un’autonoma azione di accertamento.

La prevedibilità e la ponderabilità della spesa va, dunque, riferita al tempo della determinazione del contributo e senza dubbio non può riguardare spese neppure ipotizzabili al tempo della determinazione dell’assegno perché suscettibili di possibile verificazione molti anni dopo (come la frequentazione universitaria di un bambino) e conseguentemente prive del requisito dell’attualità.

Secondo la Corte di Cassazione, quindi, possiedono il carattere della straordinarietà “quegli ingenti oneri sopravvenuti che, in quanto non espressamente contemplati, non erano attuali né ragionevolmente determinabili al tempo della quantificazione (giudiziale o convenzionale) dell’assegno”. (ord. 18-03-2024, n. 7169).

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