Le Modalità Di Manifestazione Del Dissenso Alle Liti Nel Condominio

Con la sentenza n. 878 del 05 Settembre 2023, il Tribunale di Sassari si pronuncia sulle modalità con le quali un condomino possa validamente manifestare il proprio dissenso rispetto ad una lite nella quale il condominio è parte: la norma di riferimento è l’art. 1132 c.c.

Tale disposizione consente, infatti, al condomino che intenda dissociarsi dalla deliberazione dell’assemblea di promuovere una lite o di resistere ad una domanda giudiziale di manifestare tempestivamente il suo dissenso evitando, in tal modo, di esporsi alle conseguenze pregiudizievoli della controversia.

L’art. 1132 precisa, altresì, che l’atto di dissenso deve essere notificato entro trenta giorni dalla data di deliberazione dell’assemblea o da quella di comunicazione della delibera.

Come evidenziato dalla Suprema Corte (Cass. civ., 10 giugno 1997, n. 5163), l’art. 1132 c.c. fonda l’esonero del condomino dissenziente dalle spese, a seguito della separazione della propria responsabilità in ordine alle conseguenze della lite, sul duplice presupposto che la lite riguardi le parti comuni dell’edificio e che la proposizione della controversia in sede civile sia stata deliberata dall’assemblea.

Quanto alle modalità di manifestazione del dissenso, trattandosi di un atto giuridico recettizio di natura sostanziale (Trib. Firenze, 29 gennaio 2016, n. 362), la dichiarazione del condomino dissenziente deve essere portata tempestivamente a conoscenza dell’amministratore del condominio; tuttavia, non essendo necessariamente richieste forme solenni, né la notificazione a norma della legge processuale, è sufficiente anche una raccomandata con avviso di ricevimento.

Anche il Trib. Roma, con sentenza del 31 marzo 2020, n. 5573, ha affermato che, qualora il condomino voglia manifestare il proprio dissenso rispetto al giudizio dell’assemblea, deve inviare all’amministratore relativa comunicazione ai sensi dell’art. 1132 c.c., per iscritto, anche mediante una lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In conclusione, può ritenersi che il condomino ben può efficacemente dissociarsi mediante dichiarazione resa nell’assemblea condominiale e successiva lettera raccomandata con avviso di ricevimento, forme ritenute idonee ed equipollenti a quella prevista dall’art. 1132 c.c., dovendo, evidentemente, interpretarsi la manifestazione di volontà contraria del condomino secondo correttezza e salvaguardando lo scopo della prescrizione, di garantire la certezza della comunicazione e la sua conoscenza da parte del destinatario.

Scopo che ben può essere conseguito attraverso le forme attuate nel caso esaminato dal Tribunale di Sassari: dichiarazione resa in assemblea e successiva espressa ratifica del condomino dissenziente, comunicata tempestivamente con raccomandata a.r. dal contenuto inequivocabile.

Conseguentemente, con la sentenza in epigrafe specificata, il Tribunale di Sassari ha disposto l’annullamento della deliberazione impugnata, conformandosi alla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., 15 maggio 2006, n. 11126) secondo la quale deve ritenersi invalida la delibera dell’assemblea che ponga le spese di lite a carico del condomino dissenziente che abbia ritualmente manifestato il proprio dissenso rispetto alla lite medesima deliberata dall’assemblea, giacché, in tal caso, l’art. 1132 c.c. riconosce a quest’ultimo il diritto di sottrarsi agli obblighi derivanti dalle deliberazioni assunte sul punto.

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