Con l’ordinanza n. 10489 del 18 aprile 2024 la Suprema Corte è tornata a pronunciarsi in materia di violazione dei doveri ex art. 143 c.c. ed in particolare sull’efficacia causale della predetta violazione nella determinazione della crisi coniugale.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale (Cass. sent. n. 12130/2001; conf. Cass. sent. n. 23071/2005; Cass. sent. n. 14840/2006; Cass. sent. n. 40795/2021), la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l’art. 143 cod. civ. pone a carico dei coniugi, essendo fondamentale accertare se tale violazione abbia assunto un’efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale; in mancanza di tale prova, deve essere pronunciata la separazione senza addebito.
L’onere probatorio incombente sulle parti parti deve essere diretto a dimostrare che la violazione dei doveri coniugali abbia causato la crisi matrimoniale e non che la crisi abbia causato la violazione.
In termini processuali, ciò significa che il coniuge che richiede l’addebito deve provare la violazione del dovere da parte dell’altro e che questo comportamento abbia incrinato il rapporto matrimoniale; è, invece, onere di chi nega l’esistenza del nesso causale (e che, quindi, eccepisce l’inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda di addebito) provare che la convivenza era già intollerabile in un momento antecedente alla violazione del dovere coniugale.
L’ordinanza in esame affronta il caso dell’infedeltà coniugale e al riguardo, richiamando anche altre pronunce ad essa conformi (Cass. civ., 2059/2012; Cass. civ., 3923/2018),afferma che: “laddove la ragione dell’addebito sia costituita dall’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale, questo comportamento, se provato, fa presumere che abbia reso la convivenza intollerabile, sicché, da un lato, la parte che lo ha allegato ha interamente assolto l’onere della prova per la parte su di lei gravante, e dall’altro la sentenza che su tale premessa fonda la pronuncia di addebito è sufficientemente motivata”.
Secondo la Corte, quindi, vi è un nesso di causalità presunto tra l’infedeltà, se provata, e la crisi coniugale, tale da giustificare la dichiarazione di addebito della separazione.
Tale presunzione può essere superata dal coniuge fedifrago, solo qualora quest’ultimo riesca a dare la prova (rigorosa) dell’esistenza di una crisi pregressa alla violazione dei doveri coniugali.
Sulla base di tale principio, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del marito affermando che l’infedeltà della moglie abbia causato la fine del matrimonio, non essendo stata accertata la presenza di altra causa scatenante la crisi.
A tale pronuncia, pertanto, seguirà pronuncia di separazione con addebito, con la conseguente perdita, da parte della moglie, del diritto al mantenimento nonché di ogni diritto successorio nei confronti dell’ex coniuge.