Proroga Del Contratto a Tempo Determinato: è necessario il consenso del lavoratore?

Il Tribunale di Verona, con la sentenza n. 612/2024, affronta una questione interessante sulla proroga del contratto a tempo determinato.

Nel caso di specie, la ricorrente-lavoratrice aveva stipulato un contratto di lavoro a termine con un’azienda, con scadenza al 30.09.2023.

Successivamente alla scadenza, il rapporto era proseguito di fatto fino al 29.12.2023 allorquando il datore di lavoro aveva comunicato verbalmente alla lavoratrice la cessazione del rapporto.

Un aspetto importante, che emerge dalla lettura della sentenza, riguarda la valutazione del consenso del lavoratore alla proroga del contratto a termine.

Secondo il Giudice, la mera prosecuzione dell’attività lavorativa oltre la scadenza del termine non può essere automaticamente interpretata come accettazione tacita di una proroga contrattuale che, nel caso di specie, era stata unilateralmente comunicata dal datore di lavoro al Centro per L’Impiego mediante Unilav.

Se si accedesse, infatti, all’opposta tesi (ovvero quella di interpretare la mera prosecuzione del rapporto come accettazione della proroga da parte del lavoratore), si perverrebbe ad un’abrogazione tacita dell’art. 22 del D.lgs. n. 81 del 2015 che disciplina le sanzioni e le conseguenze in caso di prosecuzione del rapporto di lavoro dopo la scadenza del termine ed in mancanza di una proroga validamente concordata.

Nel caso specifico, inoltre, la lavoratrice si era rifiutata di sottoscrivere un accordo di proroga presentatole dall’azienda. Pertanto, la mancata sottoscrizione o, meglio, il rifiuto di sottoscrivere tale documento è stata considerata un elemento determinante per escludere il consenso alla proroga.

Con la conseguenza che il Tribunale ha disposto l’applicazione dell’art. 22 del D. Lgs. n. 81/2015, il quale disciplina specificamente il caso della continuazione del rapporto di lavoro oltre la scadenza del termine, prevedendo conseguenze precise.

In particolare, la norma prevede:

  1. Una maggiorazione retributiva per il lavoratore in caso di prosecuzione del rapporto oltre la scadenza (20% per i primi dieci giorni, 40% per i giorni successivi).
  2. La trasformazione del contratto in rapporto a tempo indeterminato se la prosecuzione supera determinati limiti temporali (30 giorni per contratti inferiori a 6 mesi, 50 giorni negli altri casi).

Nel caso in esame, essendo il rapporto proseguito per oltre 50 giorni dalla scadenza del termine, il Tribunale ha dichiarato la trasformazione del contratto in rapporto a tempo indeterminato, con conseguente condanna del datore di lavoro all’immediata riammissione in servizio della lavoratrice (oltre il diritto all’indennità risarcitoria ex art. 28 D.lgs. 81/2015 e alle maggiorazioni retributive previste dall’art. 22 cit.).

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