Indebito pensionistico: quando è consentita la restituzione?

Sei un pensionato ed hai ricevuto dall’INPS una comunicazione con cui ti viene richiesta la ”restituzione dell’indebito”?

Sei un pensionato ed hai ricevuto dall’INPS una comunicazione con cui ti viene richiesta la ”restituzione dell’indebito”?

Allora, ti starai sicuramente domandando cosa è l’indebito e, dunque, se sei tenuto a restituire le somme che ti hanno appena intimato di pagare.

L’indebito sulla pensione si verifica quando vi è un’indebita erogazione del trattamento pensionistico a favore del soggetto interessato e a danno dell’INPS e può essere totale (quando non si ha diritto alla pensione) o parziale (quando le somme pagate dall’INPS sono state superiori a quelle dovute).

Per i pagamenti indebiti di pensione effettuati, dal 1° gennaio 2001, sulla base di provvedimento definitivo di cui sia stata data espressa comunicazione all’interessato trova applicazione la disciplina di cui all’art. 13 della L. 412/1991, il quale prevede che “ Le disposizioni di cui all’articolo 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all’interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all’ente erogatore, salvo che l’indebita percezione sia dovuta a dolo dell’interessato. L’omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall’ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite.”

Pertanto, la normativa è chiara nel prevedere l’applicabilità della sanatoria a prescindere dalla natura dell’errore in cui sia incorso l’Istituto previdenziale (e, dunque, anche nel caso di errore del tutto incolpevole), salvo che vi sia il dolo dell’interessato o che l’omessa o inesatta segnalazione dei fatti (che il beneficiario era tenuto a comunicare all’INPS) sia stata rilevante per l’errore.

In altre parole, la richiesta di restituzione dell’indebito previdenziale è legittima quando ricorre una delle seguenti ipotesi:

  1. Le somme non dovute sono state erogate al pensionato in base ad un provvedimento provvisorio;
  2. L’omessa o inesatta segnalazione dei fatti, da parte del beneficiario, sia stata rilevante per l’errore (salvo risulti che l’ente fosse già a conoscenza di essi); 
  3. Vi è il dolo da parte dell’interessato a percepire la pensione.

Nelle suddette ipotesi, l’INPS “procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l’anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza” (L. n. 412, art. 13, comma 2).

Tale norma si interpreta nel senso che, nell’anno civile in cui si è avuta conoscibilità dei redditi, deve procedersi alla verifica e che entro l’anno civile successivo a quello destinato alla verifica deve procedersi, a pena di decadenza, al recupero (da ultimo, Cass. Civ. 30-06-2021, n. 18615).

In particolare, si è affermato che l’obbligo dell’INPS di procedere annualmente alle verifiche reddituali scatta “solo in presenza di dati reddituali certi, con riferimento al periodo temporale preso in esame” (Cass. Civ. 18851/2017).

A ciò si aggiunga che, per effetto dell’entrata dell’art. 15 del D.L. 78/2009, “A decorrere dal 1° gennaio 2010, al fine di semplificare le attività di verifica sulle situazioni reddituali di cui all’articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, l’Amministrazione finanziaria e ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l’importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all’INPS e agli altri enti di previdenza e assistenza obbligatoria, in via telematica e in forma disaggregata per singola tipologia di redditi, nonché nel rispetto della normativa in materia di dati personali, le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia.”

Pertanto, a partire dal 2010, le Amministrazioni pubbliche devono fornire i dati reddituali agli enti previdenziali.

Infine, si osserva che il diritto alla ripetizione dell’indebito pensionistico soggiace al termine di prescrizione decennale, il quale decorre dalla data in cui è stato effettuato il pagamento indebito (qualora l’indebito sia da ricollegare a situazione che devono essere comunicate dal pensionato, il termine prescrizionale decorre dalla data della comunicazione).

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