Percepisci l’assegno sociale e l’INPS ti ha chiesto la restituzione di somme già erogate per superamento del limite reddituale?
Vediamo in quali casi è dovuta la restituzione delle somme indebitamente percepite.
L’indebito assistenziale, a differenza di quello pensionistico, non soggiace alla disciplina di cui alla L. n. 412/1991 art. 13 e nemmeno a quella, più generale, prevista dall’art. 2033 c.c. (il quale stabilisce che chi esegue un pagamento non dovuto ha diritto ad ottenere indietro quanto corrisposto).
Si applicano, bensì, i principi di settore, propri dell’indebito assistenziale, per come ricostruiti dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, la quale ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l’esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell’indennità di accompagnamento).
In termini generali, la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che, in tale settore, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma aventi, generalmente, come minimo comune denominatore, la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento.
In linea con il suddetto orientamento si è espressa anche la Corte Costituzionale, la quale, in materia di indebito assistenziale, ha affermato che “in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell’indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile” (ord. n. 264/2004).
Al riguardo, la Corte Costituzionale ha pure evidenziato che il canone dell’art. 38 Cost. appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni già consumate in correlazione – e nei limiti – della loro destinazione alimentare (C. Cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993).
Sulla precipua questione dell’indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, che qui viene in rilievo, da ultimo la Corte di Cassazione ha affermato (Sez. L -, Sentenza n. 26036 del 15/10/2019) che “L’indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'”accipiens”, come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato”.
Tale pronuncia si pone nella stessa direzione di Cass. Sez. L., Sentenza n. 28771 del 09/11/2018, la quale aveva affermato che: “L’indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all’avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l’ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che “l’accipiens” versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l’incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l’affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell’indebito”.
Infine, si segnala la pronuncia n. 13223/2020 con la quale la Corte di Cassazione ha statuito che:
“In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l’art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l’indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l’istituto previdenziale già conosce o ha l’onere di conoscere. (Nella specie, la S.C. ha escluso la ripetibilità dei ratei di assegno sociale, perché l’assistito aveva inserito nelle dichiarazioni reddituali i ratei della pensione estera che determinavano il superamento dei limiti di reddito).”
Alla luce di quanto sin qui esposto, è possibile rispondere all’interrogativo sopra posto nel seguente modo: nel caso di superamento dei limiti reddituali, non è ammessa la restituzione dei ratei indebiti dell’assegno sociale percepiti fino alla revoca della prestazione se il beneficiario della prestazione ha assolto agli obblighi dichiarativi previsti dalla legge o se i dati reddituali (non comunicati dal beneficiario) erano già conosciuti (o conoscibili) dall’INPS.