Caparra confirmatoria: dazione differita nel contratto preliminare.

Caro lettore, ti sei imbattuto in questo articolo perché hai sottoscritto un contratto preliminare che prevede la dazione differita della caparra confirmatoria e, ora, considerato l’inadempimento dell’altra parte nella corresponsione di quest’ultima, ti stai chiedendo cosa fare.

Caro lettore, ti sei imbattuto in questo articolo perché hai sottoscritto un contratto preliminare che prevede la dazione differita della caparra confirmatoria e, ora, considerato l’inadempimento dell’altra parte nella corresponsione di quest’ultima, ti stai chiedendo cosa fare.

Prima di rispondere ai tuoi dubbi, è opportuna una sintetica illustrazione dell’istituto giuridico in esame.

La caparra confirmatoria, prevista e disciplinata dall’art. 1385 c.c., è un patto contrattuale, con struttura reale (e, dunque, si perfeziona con la consegna), che ricorre allorquando, al momento della stipulazione di un contratto, una parte dà all’altra una somma di denaro (o una quantità di altre cose fungibili) come impegno ad onorare le condizioni contrattuali.

Infatti, ai sensi dell’art. 1385, secondo comma, c.c., se la parte che ha dato la caparra è inadempiente, l’altra può recedere dal contratto, ritenendo la caparra; se inadempiente è, invece, la parte che l’ha ricevuta, l’altra può recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra.

Ora, è importante precisare che le parti, nell’ambito della loro autonomia contrattuale, possono differire la dazione della caparra confirmatoria ad un momento successivo alla conclusione del contratto cui tale patto accede (purché anteriore alla scadenza delle obbligazioni che ne derivano).

Tuttavia, prima di tale momento, gli effetti che l’art. 1385, secondo comma, c.c. ricollega alla consegna della caparra (in conformità alla natura reale del patto rafforzativo del vincolo) non si producono (in questa direzione, Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 10366 del 31/03/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 21506 del 27/07/2021; Sez. 2, Sentenza n. 4661 del 28/02/2018; Sez. 2, Sentenza n. 10056 del 24/04/2013; Sez. 2, Sentenza n. 17127 del 09/08/2011; Sez. 2, Sentenza n. 5644 del 23/05/1995; Sez. 2, Sentenza n. 3704 del 31/05/1988; da ultimo Cass. Civ. 35068/2022).

Pertanto, nel caso di dazione differita della caparra, la parte non inadempiente non è legittimata ad esercitare il recesso ai sensi del secondo comma dell’art. 1385 c.c., atteso che, trattandosi di un patto avente natura reale, gli effetti tipici della caparra confirmatoria non si sono ancora prodotti.

Alla luce di quanto sin qui illustrato, il lettore ben potrà invitare la parte inadempiente alla corresponsione della caparra confirmatoria, così come contrattualmente stabilito; dal punto di vista giudiziale, vi è la possibilità di presentare un ricorso per decreto ingiuntivo dinanzi al Giudice competente e, pertanto, ottenere una pronuncia (di condanna al pagamento della somma a titolo di caparra confirmatoria) praticamente immediata.

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