Indebito assistenziale: quando vi è l’obbligo di comunicare i redditi percepiti?

Percepivi una prestazione assistenziale collegata al reddito (come, ad esempio, l’assegno sociale) ma l’INPS ha revocato il tuo diritto alla provvidenza in questione per mancata comunicazione dei redditi, affermando, altresì, di aver corrisposto, in Tuo favore, un pagamento superiore a quanto dovuto (indebito).

Percepivi una prestazione assistenziale collegata al reddito (come, ad esempio, l’assegno sociale) ma l’INPS ha revocato il tuo diritto alla provvidenza in questione per mancata comunicazione dei redditi, affermando, altresì, di aver corrisposto, in Tuo favore, un pagamento superiore a quanto dovuto (indebito).

Vediamo se tale richiesta è legittima.

Per quanto riguarda le prestazioni collegate al reddito si applica l’art. 35, comma 10 bis, del D.L. 207/2008, il quale prevede espressamente che:

“ Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all’articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all’Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell’anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell’anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l’anno in corso.”
Tale norma, introdotta dal D.L. 78/2010, ha apportato una modifica sostanziale rispetto a quanto previsto dalla legislazione previgente in materia (art. 13 della citata legge n. 412 del 1991), atteso che, in seguito all’entrata in vigore della succitata disposizione, il titolare della prestazione collegata al reddito ha l’obbligo di dichiarare all’Istituto la propria situazione reddituale incidente sul diritto o sulla misura della prestazione medesima.

Tale obbligo viene rispettato attraverso o la dichiarazione dei redditi (modello 730 o UNICO) all’Amministrazione finanziaria (alle cui banche dati l’INPS può attingere dal 2009 ex art. 15 comma 1 del DL 78/2009) o attraverso la dichiarazione diretta all’Istituto con il modello RED.

Inoltre, si osserva che la Circolare INPS n. 195 del 30.11.2015 prevede l’obbligo per i pensionati, titolari delle prestazioni elencate nella tabella 1, di far conoscere la propria situazione reddituale all’Istituto, nonché quella del coniuge o dei familiari, laddove i loro redditi incidano sul diritto o sulla misura di tali prestazioni.

Tale obbligo, si legge nella suddetta Circolare INPS, deve essere assolto da coloro che hanno altri redditi oltre a quello da pensione ovvero da coloro la cui situazione reddituale è mutata rispetto a quella dichiarata l’anno precedente, ancorché non possiedano più altri redditi oltre quelli da pensione (cioè tutte le prestazioni conosciute dall’Istituto in quanto presenti nel Casellario Centrale dei pensionati).

Pertanto, al punto 3.3 della Circolare predetta, titolato “Assenza di redditi ulteriori oltre alle pensioni” è previsto che: nel caso in cui, ai fini della comunicazione all’Istituto della situazione reddituale rilevante ai fini della determinazione del diritto e misura della prestazione collegata, non vi siano redditi incidenti ulteriori rispetto alla/e pensione/i erogate dall’Istituto e, più in generale, rispetto alle prestazioni presenti nel Casellario Centrale dei Pensionati e conosciute dall’INPS, il titolare non è tenuto a effettuare nessuna dichiarazione reddituale all’Istituto.(…)”.

Nella stessa direzione si è pronunciato il Tribunale di Marsala con sentenza n. 442/2023 del 01-06-2023.

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Alla luce delle superiori considerazioni, risulta evidente che, in assenza di redditi incidenti sul diritto o sulla misura della prestazione assistenziale percepita, il beneficiario non è tenuto ad effettuare alcuna comunicazione reddituale all’INPS (nemmeno tramite il RED).

Conseguentemente, la revoca della prestazione da parte dell’INPS è illegittima e l’indebito generatosi da tale revoca privo di causa e, dunque, affetto da nullità.

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