L’INPS notifica un indebito di € 9.639,30 per aver eseguito, nell’anno 2015, pagamenti non dovuti sulla prestazione ASPI di un contribuente. Ottenuto l’annullamento del provvedimento già in sede amministrativa.
La vicenda in sintesi: nel Dicembre 2014 un signore presenta domanda all’INPS per la percezione dell’Assegno Sociale per l’Impiego (Aspi), la quale viene accolta in data 09.12.2014. Il giorno seguente – 10.12.2014 – lo stesso apre una partita iva, senza, tuttavia, intraprendere l’attività di impresa a quest’ultima collegata. A distanza di ben 9 anni dall’erogazione dell’ASPI, il beneficiario riceve un provvedimento con il quale l’INPS accerta di aver erogato somme non dovute sulla prestazione in esame per un totale di € 9.639,30. Motivazione? Partita iva in attività dal 10-12-2014 senza mai indicare il reddito presunto.
Il Signore ha deciso, su consiglio della Scrivente, di impugnare il suddetto provvedimento in via amministrativa, presentando ricorso al Comitato Provinciale dell’INPS.
I motivi dell’impugnazione sono stati i seguenti: 1) Assenza del provvedimento di accertamento della decadenza e, conseguentemente, di revoca della prestazione ASPI; 2) Lesione del principio di legittimo affidamento e, infine, 3) Insussistenza dell’indebito accertato.
Con particolare riferimento al punto 3 sopra citato, si osserva che la legge prevede un’ipotesi di decadenza laddove il beneficiario della prestazioni non comunichi, entro un mese, i redditi che presume di trarre dall’inizio di un’attività in forma autonoma (art. 2, comma 40, della L.92/2012).
Nel caso di specie, il beneficiario aveva aperto la Partita Iva senza, tuttavia, intraprendere l’attività di impresa, tanto è vero che, nel corso dell’anno oggetto di accertamento da parte dell’INPS, lo stesso non aveva prodotto redditi da tale lavoro autonomo.
Il Comitato Provinciale dell’INPS ha accolto immediatamente il ricorso amministrativo presentato dalla Scrivente, annullando totalmente l’indebito notificato di € 9.639,30.