No all’assegno divorzile in caso di matrimonio di breve durata

Con ordinanza del 24 Luglio 2023 n. 22021, la Corte di Cassazione ha escluso il riconoscimento dell’assegno divorzile in caso di matrimonio di breve durata e condizioni patrimoniali squilibrate già prima dell’unione.

Di seguito la massima: “Quando la durata del matrimonio è stata brevissima, e le reciproche condizioni patrimoniali erano pacificamente squilibrate a favore di uno dei coniugi, già prima del matrimonio, deve escludersi il riconoscimento dell’assegno divorziale, in coerenza con quanto sancito dalla giurisprudenza di legittimità formatasi a seguito del noto intervento delle Sezioni Unite del 2018”.

Per il Collegio, infatti, la durata esigua del matrimonio consente di escludere ogni significativo rilievo alla tipologia di vita concretamente svolta , in quel brevissimo lasso di tempo, dai coniugi, come pure consente di negare un’effettiva sua incidenza con riguardo a un eventuale incremento della situazione complessiva economica dell’uomo e ad un ipotetico mancato miglioramento (o peggioramento) della donna.

Al riguardo si evidenzia che l’assegno divorzile, del tutto autonomo rispetto a quello di mantenimento concesso al coniuge separato (che, invece, mira alla ricostituzione del tenore di vita matrimoniale), ha natura composita e, dunque, funzione:

  • Assistenziale : quando la situazione economico-patrimoniale di uno dei coniugi non gli assicuri l’autosufficienza economica;
  • Riequilibratrice (o meglio perequativo compensativa) quando le situazioni economico-patrimoniali dei coniugi, pur versando entrambi in condizione di autosufficienza, siano squilibrate, per il contributo dato alla realizzazione della vita familiare, con rinunce ad occasioni reddituali attuali o potenziali e conseguente sacrificio economico.

In merito alla funzione riequilibratrice dell’assegno divorzile, le Sezioni Unite ( Cass. SS.UU. n. 18287/2018 ) hanno avuto modo di affermare che la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch’essa assegnata dal legislatore all’assegno divorziale, al pari dell’assegno di mantenimento in sede di separazione, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall’ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi. 

In conclusione, si può affermare che, in presenza di uno squilibrio economico tra le parti, patrimoniale e reddituale, occorrerà verificare se esso, in termini di correlazione causale, sia o meno il frutto delle scelte comuni di conduzione della vita familiare che hanno comportato il sacrificio delle aspettative lavorative e professionali di uno dei coniugi. 

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