Interruzioni o Sbalzi Di Energia Elettrica: quando spetta il risarcimento

Nel tuo immobile si sono verificati fenomeni di sovratensione, sbalzi di tensione o di interruzione di energia elettrica, i quali hanno causato danni ai tuoi elettrodomestici.

Sicuramente, allora, ti starai chiedendo se puoi ottenere un risarcimento.

La risposta è positiva e ti spiego le motivazioni.

La Corte di Giustizia europea, con sentenza n. C-691/2021, ha inquadrato il gestore dell’energia elettrica tra i produttori e, conseguentemente, affermato l’applicazione della direttiva UE n. 85/374 in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi.

I Giudici Europei hanno, dunque, affermato che, in generale, il responsabile per i danni causati da un prodotto difettoso deve essere considerato il gestore e non, invece, il fornitore che si limita a rivendere il prodotto medesimo e a trasportarlo all’utenza.

Con riferimento alla specifica ipotesi dell’energia elettrica, il gestore è equiparabile al produttore in quanto non si limita a consegnare un prodotto ma partecipa al processo di produzione, modificandone il livello di tensione.

D’altra parte, solo con l’intervento del gestore l’energia può essere offerta al cliente finale.

Per questi motivi, poiché il gestore deve essere considerato quale produttore, lo stesso sarà responsabile dei danni cagionati all’utente finale.

Alla luce di quanto sopra, la richiesta di risarcimento va presentata al gestore dell’energia elettrica entro il termine di cinque anni dalla verificazione dell’evento dannoso, allegando la prova documentale relativa ai danni subiti (fatture e preventivi).

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