Il comma 6-bis dell’articolo 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, inserito dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114, ha introdotto importanti modifiche in materia di accertamento sanitario di revisione nelle materie di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, stabilendo che “la convocazione a visita, nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilità, è di competenza dell’Istituto nazionale della previdenza sociale”.
L’INPS ha, quindi, dettato istruzioni operative specifiche per la gestione delle relative attività amministrative e sanitarie e, in particolare, per le assenze a visita di revisione.
In caso di assenza alla visita di revisione, l’INPS procede immediatamente alla sospensione cautelativa della prestazione economica.
L’effetto del mancato incasso della prestazione si produrrà il primo mese successivo a quello della sospensione.
A questo punto, l’interessato riceverà la comunicazione dell’avvenuta sospensione della prestazione con l’invito a presentare, entro 90 giorni, alla Struttura INPS territorialmente competente idonea giustificazione dell’assenza.
Nel caso in cui l’interessato presenti una giustificazione sanitaria o amministrativa ritenuta fondata, sarà riavviato il processo di revisione dell’accertamento sanitario con la comunicazione della nuova data di visita medica. Nel caso in cui l’interessato risulti assente anche a questa seconda convocazione, si provvederà alla revoca del beneficio economico dalla data di sospensione.
Diversamente, ossia in mancanza di provata motivazione dell’assenza a visita nel termine di 90 giorni ovvero nel caso in cui questa motivazione non sia giudicata idonea, si procederà automaticamente alla revoca definitiva della prestazione di invalidità civile a decorrere dalla data della sospensione.
Al riguardo, è importante sottolineare che l’INPS è tenuto a formalizzare il provvedimento di revoca con una seconda comunicazione al beneficiario, atteso che tale provvedimento rappresenta l’atto finale del procedimento che, ai sensi della legge 241/90, deve essere espresso e motivato.
Pertanto, in assenza del provvedimento formale di revoca, la sospensione del trattamento assistenziale diventa illegittima.