La nostra Costituzione stabilisce che “Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi”; le ferie, dunque, costituiscono un diritto irrinunciabile.
Anche l’art. 2109 del Codice Civile prevede che “Ha anche diritto, dopo un anno d’ininterrotto servizio, ad un periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo, nel tempo che l’imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del prestatore di lavoro.”
L’art. 10 del D.lgs. 66/2003 prevede, altresì, che “il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all’articolo 2, comma 2, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell’anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione”.
Tale periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute: vige il cosiddetto divieto di monetizzazione delle ferie.
Tale divieto viene meno in soli due casi:
– Cessazione del rapporto di lavoro (dimissioni, licenziamento, risoluzione consensuale o scadenza del contratto a tempo determinato): in tali caso il dipendente ha diritto al pagamento delle ferie non godute alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
– Ferie eccedenti il minimo legale: oltre alle 4 settimane obbligatorie, un dipendente può avere a disposizione ulteriori ferie, previste dal CCNL applicato al rapporto di lavoro. In questo caso il pagamento delle ferie non godute è ammesso dalla legge, perché riguarda giorni aggiuntivi al minimo legale. Quindi, il dipendente può rinunciare a godere delle ferie in cambio di una retribuzione da inserire in busta paga.
Infine, è bene ricordare che, in caso di ferie non godute dai dipendenti, il datore di lavoro, trascorsi 18 mesi dalla loro maturazione, deve pagare i contributi INPS; ciò non fa venir meno, da parte del Lavoratore, il diritto di usufruire effettivamente delle ferie maturate anche oltre il termine di 18 mesi.