Volo In Ritardo: Quali Sono i Miei Diritti?

Al giorno d’oggi, i disservizi causati dalle compagnie aeree sono assai frequenti e spesso il Consumatore non è a conoscenza dei suoi diritti.

Eppure, la normativa Europea è molto chiara al riguardo e prevede una tutela specifica per il passeggero.

Tale normativa è applicabile a condizione che:

  • Il Consumatore/passeggero ha effettuato il check-in secondo le modalità stabilite e all’ora precedentemente indicata per iscritto (anche per via elettronica) dal vettore aereo, operatore turistico o agente di viaggio autorizzato, oppure, qualora non sia indicata l’ora, entro quarantacinque minuti prima dell’ora di partenza pubblicata;
  • Il volo è in partenza dall’Unione Europea (qualsiasi compagnia aerea) oppure è diretto nell’Unione Europea (anche se l’aeroporto di partenza non si trova nell’UE);
  • La compagnia aerea non può appellarsi a situazioni eccezionali (ad esempio un problema tecnico non risolvibile, personale in malattia, etc.; tuttavia, tali situazioni vanno valutate nel concreto in quanto deve accertarsi che la compagnia abbia fatto davvero tutto il possibile per evitare il ritardo ed assicurare la partenza del consumatore).

In questo articolo, mi occuperò di esaminare i diritti del passeggero in caso di ritardo del volo.

In caso di ritardo nella partenza, il passeggero ha diritto alla seguente assistenza:

  • Per le tratte brevi fino a 1500 km: per attese di 2 o più ore spettano gratuitamente bevande e snack oltre all’accesso alla posta elettronica o fax e due telefonate;
  • Per le tratte medie tra 1500 e 3500 km: per attese di 3 o più ore spettano gratuitamente bevande e pasti oltre all’accesso alla posta elettronica o fax e due telefonate;
  • Per le tratte lunghe, oltre i 3500 km: per attese di 4 o più ore spettano gratuitamente bevande e pasti oltre all’accesso alla posta elettronica o fax e due telefonate.

Inoltre, in caso di ritardo superiore a cinque ore, il Consumatore ha diritto di recedere dal volo prenotato e, dunque, la Compagnia deve rimborsarti i costi del biglietto. In alternativa, il passeggero può scegliere tra: un volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale non appena possibile; imbarco su un volo alternativo verso la destinazione finale non appena possibile; imbarco su un volo alternativo verso la destinazione finale, ad una data di suo gradimento.

Nel caso in cui la partenza è rinviata almeno al giorno successivo, la Compagnia aerea deve offrirti gratuitamente la seguente assistenza:

a) alla sistemazione in albergo: — qualora siano necessari uno o più pernottamenti, o — qualora sia necessario un ulteriore soggiorno, oltre a quello previsto dal passeggero;

c) al trasporto tra l’aeroporto e il luogo di sistemazione (albergo o altro).

E’ bene, altresì, ricordare quali sono gli indennizzi che spettano al Consumatore-passeggero in caso di ritardo. Al riguardo, la Corte di Giustizia ha stabilito con una sentenza che, nei casi in cui il ritardo del volo causi al passeggero una perdita di tempo pari o superiore a 3 ore, ovvero nei casi in cui i passeggeri giungano a destinazione con un ritardo di 3 ore o più rispetto all’orario previsto originariamente, è dovuta la compensazione pecuniaria prevista dall’art. 7 del Regolamento n. 261/2004 per i casi di cancellazione del volo (sentenza CGUE n. 402 del 19/11/2009).

Perciò, gli indennizzi sono i seguenti:

a) 250 EUR per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1 500 chilometri;

b) 400 EUR per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1 500 chilometri e per tutte le altre tratte comprese tra 1 500 e 3 500 chilometri;

c) 600 EUR per le tratte aeree che non rientrano nelle lettere a) o b).

Nel determinare la distanza si utilizza come base di calcolo l’ultima destinazione per la quale il passeggero subisce un ritardo all’arrivo rispetto all’orario previsto a causa del ritardo del volo.

Le suddette compensazioni pecuniarie sono ridotte del 50% se ai passeggeri è offerto di raggiungere la loro destinazione finale imbarcandosi su un volo alternativo, il cui orario di arrivo non supera di 2 ore (per tutte le tratte aeree pari o inferiori a 1 500 km) o di 3 ore (per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1 500 km e per tutte le altre tratte aeree comprese fra 1 500 e 3 500 km) o di 4 ore (per tutte le tratte aeree oltre 3500 km) l’orario di arrivo previsto del volo originariamente prenotato.

Infine, è importante da ricordare è che il Consumatore ha un termine per richiedere queste somme: la richiesta dovrà pervenire alla compagnia aerea entro 2 anni dall’effettuazione del volo.

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