Nel nostro ordinamento giuridico, i genitori sono obbligati al mantenimento dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo.
Tuttavia, l’ultimo periodo dell’art. 316 bis c.c. prevede espressamente che “quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli“.
La suddetta norma è stata costantemente interpretata nel senso di ritenere che l’obbligo di mantenimento dei figli spetti primariamente e integralmente ai loro genitori; in caso di impossibilità da parte di questi ultimi sorge un’obbligazione a carico degli ascendenti (in ordine di prossimità: i nonni e poi i bisnonni, se esistenti e così via).
L’obbligazione degli ascendenti, tuttavia, non è quella di mantenere i nipoti, ma di “fornire ai genitori” i mezzi necessari affinché questi ultimi possano adempiere i loro doveri verso i figli.
Il predetto obbligo ha, quindi, due caratteristiche: è sussidiario (ovvero emergente solo allorché entrambi i genitori non abbiano mezzi sufficienti) ed è indiretto (nel senso che si sostanzia nell’assicurare ai genitori i mezzi affinché essi possano adempiere all’obbligo di mantenimento verso i figli).
Ciò significa, altresì, che agli ascendenti non ci si può rivolgere per un aiuto economico per il solo fatto che uno dei due genitori non dia il proprio contributo, se l’altro genitore è in grado di provvedervi.
Pertanto, per ravvisare l’esistenza dell’obbligazione sussidiaria degli ascendenti non basta l’inadempimento di un genitore, ma occorre che tale inadempimento sia dovuto ad una mancanza di mezzi e che, allo stesso tempo, l’altro genitore non possa far fronte, per intero, alle esigenze dei figli con le proprie sostanze e le proprie capacità reddituali.
Di recente, si è espressa al riguardo la Suprema Corte di Cassazione, affermando che:
L’obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli – che investe contemporaneamente tutti gli ascendenti di pari grado di entrambi i genitori e non costituisce una mera surroga del dovere gravante sul genitore – va inteso non solo nel senso che l’obbligazione degli ascendenti è subordinata e, quindi, sussidiaria rispetto a quella, primaria, dei genitori, ma anche nel senso che agli ascendenti non ci si possa rivolgere per un aiuto economico per il solo fatto che uno dei due i genitori non dia il proprio contributo, se l’altro è in grado di provvedervi. Dunque, per ravvisare l’esistenza dell’obbligazione sussidiaria degli ascendenti, non basta l’inadempimento di un genitore, ma occorre che tale inadempimento sia dovuto a una mancanza di mezzi e non alla volontà del genitore di sottrarsi ai propri primari obblighi previsti dall’ arte. 316-bis , comma 1, cod. civ. e, nel contempo, che l’altro genitore non possa far fronte per intero alle esigenze dei figli con le sue sostanze e le sue capacità reddituali. (Cassazione civile, sez. I, ordinanza 12 ottobre 2023, n. 28446).
In particolare, nel caso sottoposto al vaglio dei Giudici Supremi, i giudici di merito avrebbero dovuto accertare che entrambi i genitori non avessero i mezzi sufficienti per provvedere al mantenimento dei figli e che la madre, prima di sollecitare l’adempimento dell’obbligazione sussidiaria degli ascendenti, avesse provveduto in proprio ad affrontare la situazione, vuoi agendo in giudizio nei confronti del coniuge separato affinché quest’ultimo facesse fronte ai propri obblighi di mantenimento, vuoi sfruttando la propria capacità di lavoro e tutte le occasioni di ottenere risorse economiche (compresi i contributi messi a disposizione da enti pubblici).