Tutela dei Consumatori Per gli Abbonamenti a Rinnovo Automatico: Doppio Recesso, l’UE fa chiarezza

Nei contratti a distanza o negoziati al di fuori dei locali commerciali, il Consumatore, per legge, dispone di un periodo di quattordici giorni per recedere dal contratto senza dover fornire alcuna motivazione.

Tale periodo di recesso scade dopo quattordici giorni a partire, nel caso dei contratti di servizi e dei contratti per la fornitura di contenuto digitale non fornito su un supporto materiale, dal giorno della conclusione del contratto.

Il consumatore che intende esercitare il suo diritto di recesso informa il professionista, prima della scadenza del termine, della sua decisione di recedere dal contratto.

In tale contesto, è di fondamentale esistenza che il Consumatore conosca in anticipo le condizioni, i termini e le modalità di esercizio del diritto di recesso; pertanto, l’informativa precontrattuale riguardante il diritto di recesso deve essere esplicita, chiara e comprensibile per il Consumatore.

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Ma cosa succede nell’ipotesi in cui il contratto preveda una prestazione dei servizi inizialmente gratuita (solitamente per un periodo di 30 giorni) e, in assenza di risoluzione o di recesso da parte del consumatore nel predetto periodo, essa si trasformi in prestazione a pagamento per un periodo di tempo determinato e rinnovabile automaticamente?

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Con la sentenza Sofatutor del 5 ottobre 2023 (C-565/22), la Corte di Giustizia dell’UNIONE EUROPEA ha ribadito l’importanza della comunicazione, da parte del professionista, dell’informazione esplicita sul prezzo dei servizi oggetto del contratto.

L’obiettivo di informare il Consumatore sul diritto di quest’ultimo a recedere da un contratto concluso a distanza e vertente su una prestazione di servizi è soddisfatto soltanto se il Consumatore dispone, prima di concludere il contratto, di un’informazione chiara, comprensibile ed esplicita sul prezzo dei servizi che ne sono oggetto, quale dovuto a partire da tale conclusione o a partire da una data successiva a quest’ultima, come quella della trasformazione del contratto in “contratto a pagamento ” o del rinnovo del contratto a pagamento per una durata determinata.

Tuttavia – spiega la Corte di Giustizia – se, al momento della stipula del contratto, il Consumatore non è stato informato in maniera chiara, comprensibile ed esplicita che, dopo il periodo iniziale gratuito, tale abbonamento diventa a pagamento , egli dovrà disporre di un nuovo diritto di recesso dopo tale periodo di prova gratuita, ai sensi dell’articolo 9 , paragrafo 1, della direttiva 2011/83 : diventerebbe in questo caso, infatti, fondamentale la differenza tra, da un lato, l’informazione realmente comunicata sulle condizioni contrattuali e , dall’altro, le condizioni del contratto dopo un periodo di prova gratuita.

Di seguito, si riporta la massima: Il diritto del consumatore di recedere da un contratto a distanza è garantito una sola volta in relazione a un contratto avente ad oggetto un abbonamento inizialmente gratuito e rinnovato automaticamente. È necessario, però, che il consumatore sia informato in maniera chiara, comprensibile ed esplicita dal professionista sul fatto che, dopo il periodo iniziale gratuito, la prestazione di servizi diventa a pagamento, altrimenti il ​​consumatore dovrà disporre di un nuovo diritto di recesso dopo tale periodo di prova gratuita.

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