Le ferie sono un diritto irrinunciabile dei lavoratori.
Tale diritto è sancito dalla Costituzione e dalla legge, che prevede che un lavoratore ha diritto a quattro settimane di ferie, tenuto conto del contratto individuale e del CCNL di riferimento.
Il diritto del lavoratore al godimento delle ferie è sancito infatti dall’art. 2109 del Codice Civile e regolato dal D. Lgs n.66/2003 e D. Lgs 213/2004; ogni anno, dunque, il lavoratore ha diritto a un minimo di 4 settimane di riposo (il numero di giorni ferie può variare a seconda del CCNL ma non potrà mai essere inferiore al periodo stabilito dalla legge).
La normativa menzionata stabilisce l’espresso divieto di monetizzazione per difendere, per l’appunto, il diritto alla salute del lavoratore, il quale necessita di un periodo di distacco dal posto di lavoro per recuperare le energie psico-fisiche.
Ma cosa succede alle ferie non godute in caso di dimissioni del lavoratore?
La Cassazione Civile, con recente ordinanza del 27 Novembre 2023 n. 32807, ha stabilito quanto segue:
“La perdita del diritto alle ferie, ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro, può verificarsi soltanto qualora il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie (se necessario formalmente) e di averlo nel contemporaneo avvisato ‒ in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all’interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire ‒ che, in caso di mancata fruizione, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato”.
Secondo la Suprema Corte, dunque, nessun valore di rinuncia all’indennità sostitutiva delle ferie può essere automaticamente attribuito alle dimissioni del lavoratore.
Pertanto, la perdita del diritto alle ferie si verifica soltanto se il datore di lavoro è in grado di provare: 1) di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie; 2) di averlo, allo stesso tempo, avvisato in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all’interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire e 3) del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato» (cfr. Cass., Sez. lav, 20/6/2023, n. 17643).
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