In Caso Di Convivenza Stabile Viene Meno l’Assegno Di Mantenimento

Nel nostro ordinamento, la separazione dei coniugi ha funzione conservativa, anche se gli ultimi interventi legislativi le hanno affiancato anche una funzione dissolutiva, tanto è vero che, ad oggi, nell’ambito del procedimento di cui all’art. 473 bis c.p.c., è ammissibile la proposizione della domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

La funzione conservativa della separazione si realizza prevalentemente nel riconoscimento del diritto del coniuge economicamente debole a mantenere lo stesso tenore di vita.

Infatti, in fase di separazione, si conserva essenzialmente la solidarietà economica, espressione del dovere di assistenza, in ragione della quale il coniuge cui non sia addebitabile la separazione, ha diritto a mantenere lo stesso tenore di vita matrimoniale e, dunque, a ricevere un assegno di mantenimento dal coniuge economicamente più forte.

La separazione personale, a differenza del divorzio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicchè i “redditi adeguati” cui va rapportato l’assegno di mantenimento a favore del coniuge più debole sono quelli necessari a mantenere il medesimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.

Si può, quindi, affermare che con la separazione è ancora attuale il dovere di assistenza materiale, dovere che, però, non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell’assegno di divorzio (in questa direzione: Cass. n. 12196 del 16/05/2017; conf. Cass. n. 16809 del 24/06/2019; Cass. n. 4327 del 10/02/2022).

Conseguentemente, il diritto all’assegno di mantenimento si fonda sulla persistenza del dovere di assistenza materiale; il principio di parità richiede che tale sostegno sia reciproco, senza graduazioni o differenze, ma anche solidale, il che significa che chi ha maggiori risorse economiche deve condividerle con chi ne ha di meno.

Tuttavia, è necessario essere consapevoli che la separazione è una condizione di breve durata e che, nella maggior parte dei casi, non prelude ad una riconciliazione bensì allo scioglimento definitivo del vincolo, in seguito al quale l’assegno di divorzio è riconosciuto -se riconosciuto- sulla base di diversi presupposti e prescindendo dal rapporto con il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (Cass. civ. sez. un. 18287/2018).

Fatte queste necessarie premesse in ordine alla natura dell’assegno di mantenimento in caso di separazione, si rileva che, con ordinanza n. 34728/2023, la Cassazione è tornata a fare chiarezza in tema di solidarietà matrimoniale.

In precedenza, la giurisprudenza di legittimità aveva già affermato che, durante la separazione personale, la formazione di un nuovo aggregato familiare di fatto ad opera del coniuge beneficiario dell’assegno di mantenimento fa venire definitivamente meno il diritto alla contribuzione periodica (Cass. n. 32871 del 19/12/2018).

Nel nostro ordinamento, infatti, il modello di relazione familiare tra due adulti, sia essa fondata sul matrimonio, che sulla unione civile, che su un rapporto di fatto, è un modello monogamico; non è tollerabile la concorrenza di due vincoli solidali fondati sullo stesso tipo di relazione e, pertanto, il coniuge separato non può, al tempo stesso, beneficiare dell’assistenza materiale dell’altro coniuge e dell’assistenza materiale del (nuovo) convivente.

Stante ciò, la Suprema Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 34728/2023, ha statuito il seguente principio di diritto:

“In tema di crisi familiare, se durante lo stato di separazione il coniuge avente diritto all’assegno di mantenimento instaura un rapporto di fatto con un nuovo partner, che si traduce in una stabile e continuativa convivenza, ovvero, in difetto di coabitazione, in un comune progetto di vita connotato dalla spontanea adozione dello stesso modello solidale che connota il matrimonio, caratterizzato da assistenza morale e materiale tra i due partner, viene meno l’obbligo di assistenza materiale da parte del coniuge separato e quindi il diritto all’assegno.

La prova dell’esistenza di un tale legame deve essere data dal coniuge gravato dall’obbligo di corrispondere assegno.

Dalla prova della stabilità e continuità della convivenza può presumersi, salvo prova contraria, che le risorse economiche siano state messe in comune; ma nel caso in cui difetti la coabitazione, la prova dovrà essere rigorosa, dovendosi dimostrare che, stante il comune progetto di vita, i partner si prestano assistenza morale e materiale”.

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