Assegno Divorzile: l’indennità di incentivo all’esodo spetta all’ex coniuge?

Come noto, l’art. 12 bis della Legge 01/12/1970, n. 898 stabilisce espressamente che “Il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno ai sensi dell’art. 5, ad una percentuale dell’indennità di fine rapporto percepita dall’altro coniuge all’atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se l’indennità viene a maturare dopo la sentenza.”

L’interpretazione della succitata disposizione è stata oggetto di contrasti giurisprudenziali in merito alla natura dell’incentivo all’esodo ex art. 12 bis della L. n. 898 del 1970 e del diritto del coniuge titolare dell’assegno divorzile, che non si sia sposato successivamente, a percepirne una quota; contrasti che hanno determinato il rinvio della questione alle Sezioni Unite.

Con sentenza del 7 marzo 2024, n. 6229, le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno affermato il principio di diritto per cui, in tema di determinazione dell’assegno divorzile, la quota dell’indennità di fine rapporto spettante, ai sensi dell’art. 12-bis della L. n. 898 del 1970, introdotto dall’art. 16 L. n. 74 del 1987, al coniuge titolare dall’assegno divorzile e non passato a nuove nozze, concerne non tutte le erogazioni corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, ma le sole indennità, comunque denominate, che, maturando in quel momento, sono determinate in proporzione della durata del rapporto medesimo e dell’entità della retribuzione corrisposta al lavoratore, tra le quali non è ricompresa l’indennità di incentivo all’esodo con cui è regolata la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro. Ciò in quanto l’incentivo all’esodo è un accordo retributivo maturato successivamente al divorzio e non è, dunque, una retribuzione differita come il trattamento di fine rapporto.

Si evidenzia, infatti, la composita funzione dell’attribuzione patrimoniale dell’indennità di fine rapporto, insieme assistenziale e perequativo-compensativa, rispetto alle indicate finalità̀ di porre rimedio a quello sbilanciamento delle situazioni economiche dei coniugi che è stato determinato dalla ripartizione dei ruoli all’interno della vita familiare, che rende del tutto coerente uno strumento che operi la ridistribuzione di una parte dei redditi maturati nel corso del rapporto matrimoniale (come le quote di corrispettivo oggetto di accantonamento, divenute esigibili nel momento in cui il contratto di lavoro viene ad estinguersi), ma non anche ogni diversa misura priva di correlazione con la pregressa vita coniugale, e destinata a beneficiare il lavoratore nel periodo che segue lo scioglimento del vincolo come, per l’appunto, l’incentivo all’esodo.

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