Tribunale di Pescara: Accoglimento della Domanda avente ad oggetto la Modifica in pejus del contributo al mantenimento per sussistenza dei “giustificati motivi sopravvenuti” e Rigetto della Domanda riconvenzionale volta ad ottenere l’intervento dei Nonni ex art. 316 bis c.c.

Con sentenza del 24.04.2024, il Tribunale di Pescara accoglie la domanda proposta da un padre, assistito dalla scrivente, per la modifica, in pejus, del contributo al mantenimento del figlio minore, a causa del peggioramento delle proprie condizioni economiche e reddituali.

Come noto, nel nostro ordinamento vige un principio generalmente riconosciuto secondo il quale i provvedimenti, ancorché definitivi, che dettano una regolamentazione giuridica al flusso di rapporti personali e patrimoniali intercorrenti tra le parti o tra le stesse e la prole vengono sempre emanati rebus sic stantibus e, pertanto, in relazione a un preciso quadro fattuale e istruttorio delineatosi in seno al processo e cristallizzatosi, da un punto di vista temporale, al momento della rimessione della causa in decisione.

Il successivo fisiologico modificarsi di tale quadro di riferimento e la sopravvenienza di nuove circostanze può, dunque, alterare (anche in modo significativo) la prospettiva in base alla quale i provvedimenti sono stati originariamente assunti e, conseguentemente, determinare la necessità di riformarli per adattarli alla nuova situazione venutasi a creare.

In questo senso, il legislatore, con l’introduzione dell’art. 473 bis.29 c.p.c., ha espressamente previsto che “Qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti possono chiedere la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contenuti economici”.

Per “giustificati motivi” deve intendersi una modifica sopravvenuta e significativa che alteri in modo sostanziale l’assetto, a suo tempo, raggiunto.

Ora, nel caso di specie, il ricorrente, tra i giustificati motivi, ha dedotto un significativo peggioramento delle proprie condizioni economiche e reddituali, nonchè la costituzione di un’altra famiglia, con altri due figli e con i connessi oneri di mantenimento.

Il Tribunale di Pescara, pertanto, ha disposto la riduzione dell’assegno di mantenimento, richiamando il consolidato orientamento giurisprudenziale per cui “la creazione di una nuova famiglia e la nascita di ulteriori figli con un nuovo partner, sebbene non portino automaticamente ad una riduzione degli obblighi di mantenimento nei confronti dei figli nati dalla precedente relazione, devono essere considerate dal giudice come potenziali fattori che possono influire sulla determinazione dell’importo dovuto, dato che comportano l’emergere di nuovi doveri economici” (Cass. n. 6455/24).

Da ultimo, il Tribunale in questione ha ritenuto infondata la domanda, spiegata dalla madre in via riconvenzionale, avente ad oggetto la richiesta di intervento dei nonni per il versamento di un contributo per il mantenimento del minore a mente dell’art. 316 bis cc.

Sul punto, infatti, si è richiamato altro costante orientamento giurisprudenziale, di recente ribadito da Cass. 28446/23, secondo il quale “Per ravvisare l’esistenza dell’obbligazione sussidiaria degli ascendenti, posto che la norma prevede espressamente che gli ascendenti siano tenuti a concorrere nel mantenimento dei nipoti ‘quando i genitori non hanno mezzi sufficienti’, non basta l’inadempimento di un genitore, ma occorre che tale inadempimento sia dovuto a una mancanza di mezzi e non alla volontà del genitore di sottrarsi ai propri primari obblighi previsti dall’art. 316-bis, comma 1, c.c. e, nel contempo, che l’altro genitore non possa far fronte per intero alle esigenze dei figli con le sue sostanze e le sue capacità reddituali“.

Nel caso di specie, afferma il Tribunale, “non sussistono i presupposti per l’applicazione dell’art. 316 bis c.p.c., dato che non vi è nessun inadempimento da parte del padre in ordine al versamento del contributo al mantenimento, né emerge la mancanza di mezzi sufficienti di entrambi genitori per far fronte alle esigenze del minore”.

Si tratta di un importante pronuncia in materia di revisione dei provvedimenti adottati a tutela dei minori ed aventi contenuto economico nonché in materia di intervento dei nonni ex art. 316 bis c.p.c.

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