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Congedo parentale: una mensilità elevata all’80% della retribuzione

L’articolo 1, comma 359, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (di seguito, anche legge di Bilancio 2023), attraverso la modifica al comma 1 dell’articolo 34 del D.lgs 26 marzo 2001, n. 151 (di seguito, anche T.U.), ha disposto l’elevazione, dal 30% all’80% della retribuzione, dell’indennità di congedo parentale per una mensilità da fruire entro il sesto anno di vita del figlio (o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età).

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